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Condizioni generali di vendita

§ 1 Campo di applicazione

  1. Le nostre forniture, prestazioni e offerte sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita. Queste valgono quindi anche per tutte le future relazioni d'affari, senza dover essere espressamente pattuite di nuovo. Con l'accettazione della nostra offerta, l’ordinante si dichiara d'accordo con le presenti condizioni generali di vendita. Qualora l’ordinante confermasse l’offerta in deroga alle nostre condizioni, anche senza nostra opposizione continueranno ad essere valide solo ed esclusivamente le presenti condizioni generali di vendita. Deroghe alle presenti condizioni sono valide solo se espressamente da noi accettate per iscritto. Qualora l'ordinante non fosse d'accordo con le suddette condizioni, lo dovrà comunicare subito espressamente con lettera separata. In questo caso ci riserviamo il diritto di recedere dall'offerta, escludendo la possibilità di far valere diritti di qualsiasi genere nei nostri confronti.
  2. Le nostre Condizioni Generali di Vendita sono valide anche se, pur essendo informati che le condizioni generali dell’ordinante sono contrastanti o divergenti dalle nostre, effettuiamo le consegne o prestazioni senza riserve a tale ordinante.
  3. Le nostre Condizioni Generali di Vendita valgono solo nei confronti di imprese ai sensi del § 310 comma 1 del Codice Civile tedesco (BGB).

§ 2 Offerta e stipulazione del contratto

  1. Le nostre offerte, forniture e prestazioni sono destinate esclusivamente ad imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile Tedesco. L'ordinante assicura di essere un imprenditore. Le nostre offerte non costituiscono un impegno e non hanno carattere vincolante se non diversamente specificato nella conferma d'ordine.
  2. Se l'ordine dell’ordinante è da ritenersi un'offerta ai sensi del § 145 del codice civile tedesco (BGB), l'ordinante sarà vincolato a quest’offerta per il periodo di una settimana. Nelle procedure di ordinazione del nostro negozio web l'ordinante effettua un ordine vincolante dei prodotti contenuti nel carrello, cliccando sul pulsante “Compra”.
    L'ordinante sarà vincolato per 1 settimana a questo ordine. La conferma dell’avvenuta ordinazione avviene immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine via email, fax, lettera.
  3. Con la trasmissione della conferma d’ordine, al massimo comunque con la consegna della merce ordinata, si conclude un contratto vincolante. Siamo obbligati a comunicare per iscritto, tramite email, fax o lettera, un’eventuale mancata accettazione dell’ordine immediatamente dopo aver verificato la disponibilità dei prodotti ordinati.
  4. Disegni, immagini, dimensioni, pesi e tutti gli altri dati di performance possono essere modificati nella misura richiesta dalle esigenze aziendali, premesso che il valore della nostra performance non venga pregiudicato da questa modifica. Queste modifiche sono escluse solo per i casi in cui i dati sono contrassegnati espressamente come valori vincolanti.
  5. Ci riserviamo il diritto di proprietà e d'autore per immagini, disegni, calcoli, preventivi e altri documenti ceduti all’ordinante.
    È proibito rendere accessibili questi documenti a terzi. Ciò vale in particolare per documenti classificati come "riservati". Per una divulgazione a terzi l'ordinante necessita di un nostro esplicito consenso scritto. Se l'ordine non ci viene conferito le immagini, i disegni e ogni altro documento facente parte dell'offerta devono essere restituiti subito su richiesta.
  6. Per differenze nei listini, nelle fatture o nelle conferme e sbagli evidenti ci riserviamo il diritto di correggere gli errori e di ricalcolare i prezzi. Il rischio di errori durante il trasferimento dei dati è a carico dell'ordinante.
  7. Se l'ordinante è invitato a fornire documenti, come disegni, campioni, modelli e simile, l'ordinante sarà responsabile della correttezza dei contenuti, della fattibilità tecnica e della completezza. Non siamo obbligati a controllare quanto fornito. L'ordinante è responsabile di garantire che l'utilizzo di questi documenti non comporti una violazione dei diritti di terzi e deve tenerci manlevati e indenni da qualsiasi inconveniente risultante da una tale violazione dei diritti.

§ 3 Entità dell'obbligo alla prestazione

  1. Per il contenuto e l'entità delle nostre forniture o prestazioni fa fede la nostra conferma d'ordine scritta, qualora redatta. Siamo autorizzati, comunque, a ricorrere a costruzioni tecniche o materiali diversi da quelli riportati nella conferma d'ordine, senza consultazione dell'ordinante, premesso che ciò non comporti un deterioramento della cosa consegnata.
  2. I dispositivi di protezione sono in dotazione se previsti dalla legge o espressamente concordati. L'ordinante è obbligato a comunicarci tempestivamente tutte le norme antinfortunistiche e di tutela ambientale vigenti nel luogo d'installazione. Le spese per questo tipo di dispositivi non sono comprese nel prezzo, salvo indicazioni esplicite nella conferma d'ordine. L'ordinante è responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale vigenti nel luogo d'installazione.

§ 4 Prezzi / condizioni di pagamento / costo di spedizione

  1. Se non concordato diversamente, i prezzi si intendono "franco fabbrica", compresa l'operazione di carico in fabbrica, ma escluso l'imballaggio e la spedizione.
  2. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è compresa nel prezzo; essa viene specificata separatamente con l'aliquota applicabile per legge al momento della fatturazione.
  3. Tutte le spese legate al trasporto, compresa l'assicurazione, sono a carico dell'ordinante.
  4. Effettuiamo le spedizioni esclusivamente con UPS. Per il costo di spedizione consultare la nostra home page www.joke-technology.de. Qualora le dimensioni e/o il peso del prodotto richiedessero una consegna tramite trasportatore, la spedizione avviene con lo spedizioniere Dachser. Per il costo di spedizione consultare la nostra home page www.joke-technology.de.
  5. La detrazione di uno sconto richiede un accordo separato scritto.
  6. Come metodo di pagamento accettiamo il pagamento tramite fattura. Ci riserviamo comunque espressamente il diritto, soprattutto per nuovi clienti, di effettuare la fornitura solo con pagamento anticipato. Salvo diverso accordo risultante dalla conferma d'ordine o dalla fattura, il pagamento del prezzo d'acquisto dovrà essere effettuato senza detrazioni entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di fattura. In caso di pagamento anticipato l'ordinante si impegna a pagare il prezzo d’acquisto, più le spese d’imballaggio, di spedizione e di consegna risultanti, senza detrazioni al massimo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata. Le coordinate bancarie sono comunicate insieme alla richiesta di pagamento.
  7. In caso di mora valgono le disposizioni di legge. Queste prevedono attualmente interessi di mora pari al tasso d'interesse di base annuo aumentato di 8 punti percentuali. Non è escluso di far valere altri danni subiti.
  8. L'ordinante è autorizzato a far valere diritti di compensazione a condizione che le contropretese siano state accertate in modo legalmente vincolante, siano incontestate o da noi riconosciute. Lo stesso vale anche per l’esercizio di un diritto di ritenzione a seguito di tali contropretese, almeno che questi diritti non fossero basati sullo stesso rapporto contrattuale.
  9. Tutti gli oneri, tasse e altre imposte generati al di fuori della Repubblica Federale di Germania sono a carico dell'ordinante. L'ordinante deve procurare a proprie spese anche eventuali autorizzazioni amministrative, in particolare le autorizzazioni d'importazione.

§ 4a Fattura

  1. Per motivi logistici ci riserviamo il diritto di inviare il documento contabile in formato elettronico. In questo caso l’invio della fattura avviene tramite email all’indirizzo specificato dall'ordinante ed è gratuito. L'ordinante deve assicurare che tutte le fatture elettroniche da noi inviate possano essere consegnate correttamente. L'ordinante si impegna a comunicare a noi – joke Technology GmbH, Asselborner Weg 14-16, D-51429 Bergisch Gladbach, Germania, indirizzo email: erechnung@joke.de, telefax: +49 (0) 2204 839 426 – senza indugio per iscritto o sotto forma di testo eventuali modifiche all’indirizzo email al quale dovranno essere trasmesse le fatture.

§ 5 Rischio di procurabilità

  1. Non ci assumiamo nessun rischio di procurabilità, neanche per un contratto di compravendita riguardante una cosa determinata solo nel genere. Siamo obbligati unicamente alla fornitura dei prodotti presenti nelle nostre scorte e di quelli da noi ordinati presso i nostri fornitori.

§ 6 Tempi di consegna

  1. Le informazioni sui tempi di consegna riportate nel nostro negozio web sono da interdersi come tempi di consegna previsti. Il tempo di consegna si conforma a quanto pattuito in comune accordo. Se non concordato diversamente, il tempo di consegna decorre dalla data della conferma d'ordine, ma mai prima della produzione della documentazione, dei permessi, delle autorizzazioni eventualmente da procurare dall'ordinante, nonché mai prima del pagamento di un eventuale acconto pattuito o dell'adempimento di altri obblighi da parte dell’ordinante e del chiarimento di tutte le domande tecniche.
  2. Il termine di consegna è rispettato se entro la data prevista la cosa da consegnare è partita dalla fabbrica oppure se all'ordinante è stata avvisata la disponibilità di spedizione.
  3. Un termine di consegna da noi confermato è sempre subordinato alla possibilità di rifornirci in modo corretto, completo e tempestivo. Il nostro obbligo di fornitura viene a mancare se nonostante l’effettuazione di una regolare operazione di ricopertura congrua non siamo stati riforniti correttamente e tempestivamente e se ciò non è a noi imputabile, se ne abbiamo informato l'ordinante senza indugio e se abbiamo restituito senza indugio un eventuale pagamento anticipato.
  4. Il termine di consegna è differito ragionevolmente - anche nell’ambito di un ritardo di consegna - in caso del verificarsi di impedimenti imprevedibili ed inevitabili nonostante tutte le precauzioni proporzionate e ragionevoli del caso. Non fa differenza se questi impedimenti si verificano nel nostro stabilimento o in quello di un subfornitore. Tra gli impedimenti ai sensi di quanto riportato in alto figurano ad esempio interruzioni dell'esercizio, misure imposte dalle autorità pubbliche, scarsità di energia, ritardi nella consegna di materiali e materie prime essenziali, scioperi e serrate, mobilitazione, guerra, ribellione, attacchi terroristici ed epidemie. L'inizio e la fine di questi impedimenti sono comunicati immediatamente all'ordinante.
  5. Qualora, nei casi riportati in alto, l’impedimento alla prestazione persistesse per un periodo di oltre 4 settimane dopo i termini di consegna originariamente validi, l'ordinante è autorizzato a recedere dal contratto. Sono esclusi altri diritti, in particolare diritti al risarcimento danni. Se le circostanze riportate al comma 4 comportano che la consegna da parte nostra o dei nostri subfornitori sia ostacolata notevolmente o impedita, siamo autorizzati a recedere dal contratto. L'ordinante ha il diritto di chiedere una nostra comunicazione circa la possibilità di consegnare la merce entro un termine ragionevole o se desideriamo recedere dal contratto.
  6. Qualora l'ordinante subisse un danno a seguito di un ritardo riconducibile a colpa nostra, è autorizzato a chiedere un'indennità di mora, ad esclusione di qualsiasi altro diritto di risarcimento. Fermo restando il diritto di recesso ai sensi del § 11 comma 3. Per ogni settimana di ritardo dopo un periodo di carenza di due mesi, l'indennità di mora ammonta allo 0,5 %, per un massimo totale del 5 % del valore della cosa da consegnare o della prestazione dovuta che a seguito del ritardo non può essere utilizzata tempestivamente o in conformità al contratto. Qualora dovessimo rispondere per dolo o colpa grave oppure il ritardo nella consegna fosse dovuto alla violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale, risponderemo in conformità alle disposizioni di legge. Una colpa da parte dei nostri rappresentanti o ausiliari è imputabile a noi. Qualora la mora nella consegna non fosse imputabile a una nostra violazione dolosa del contratto, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni prevedibili che potrebbero verificarsi in casi analoghi.
  7. Qualora la spedizione fosse ritardata su richiesta dell'ordinante, in caso di mora d'accettazione o di lesione colposa degli obblighi di cooperazione da parte dell'ordinante, con inizio dal primo mese dopo l'avviso di disponibilità alla spedizione verranno fatturati i costi di stoccaggio, in caso di stoccaggio nelle nostre località comunque almeno lo 0,5 % dell'importo della fattura per ogni mese iniziato. Dopo aver fissato un termine ragionevole e dopo la scadenza infruttuosa di tale termine, siamo autorizzati a disporre diversamente della cosa destinata alla consegna e ad effettuare la fornitura con una proroga ragionevole del termine di consegna. Restano salvi altri diritti, in particolare il diritto di chiedere il risarcimento di un danno superiore, comprese eventuali spese supplementari.

§ 7 Presa in consegna della merce

  1. L'ordinante è obbligato a prendere in consegna la merce consegnata anche se questa presenta difetti irrilevanti, salvi restando i diritti di cui al § 9.
  2. Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali in misura ragionevole.

§ 8 Passaggio del rischio

  1. Salvo diverso accordo risultante dalla conferma d'ordine, la consegna viene stipulata "franco fabbrica". Ciò vale anche in caso di consegne parziali ai sensi del § 7 comma 2 oppure se ci assumiamo altre prestazioni, come per esempio le spese di spedizione oppure la fornitura e l'installazione. Il rischio di una perdita dovuta a caso fortuito o di un deterioramento della cosa acquistata trapassa all’ordinante al momento della consegna, in caso di vendita a distanza con la consegna della merce allo spedizioniere o ad altra persona o istituto incaricati della spedizione.
  2. Su richiesta dell'ordinante la merce può essere assicurata a spese dell'ordinante stesso contro il furto e danni causati da rottura, fuoco e acqua nonché contro altri rischi assicurabili.
  3. In caso di mora d'accettazione o di lesione colposa di altri obblighi di cooperazione da parte dell'ordinante, il rischio di una perdita dovuta a caso fortuito o di un deterioramento della cosa acquistata trapassa all'ordinante nel momento in cui quest'ultimo passa in mora di accettazione o in mora del debitore.

§ 9 Garanzia per vizi

Rispondiamo per i vizi alle cose, escludendo ogni ulteriore rivendicazione, fermo restando il diritto di recesso da parte dell'ordinante per le condizioni descritte nel presente documento (§ 11, cifra 4), come segue:

  1. Rispondiamo per vizi alla cosa consegnata solo a condizione che questi siano riconducibili a una circostanza precedente il trapasso del rischio, in particolare a difetti di costruzione o esecuzione difettosa, premesso che la cosa sia stata utilizzata regolarmente alle condizioni operative da noi specificate. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e danni dovuti a un uso improprio, a modifiche o riparazioni arbitrarie, ad un'installazione inadeguata della cosa da parte dell'ordinante o da soggetti terzi nonché a normale usura. Lo stesso vale per i vizi e difetti causati da eccessive sollecitazioni, da mezzi di produzione non idonei, da lavori di costruzione difettosi, da fondamenta non idonee così come da fattori chimici, elettrochimici ed elettrici che non sono previsti dal contratto.
  2. I diritti a garanzia dell'ordinante premettono che questo controlli immediatamente se la merce consegnata presenta difetti o vizi e che vizi o difetti evidenti vengano segnalati per iscritto entro 2 settimane dall’avvenuta consegna della merce. La presenza di vizi occulti deve essere segnalata per iscritto entro 2 settimane dalla scoperta dei vizi occulti. In caso contrario non potranno essere fatti valere i diritti di garanzia. Per il rispetto del termine sarà sufficiente inviare tempestivamente la segnalazione del vizio. L’intero onere della prova per tutte le condizioni di costituzione del diritto, in particolare per il vizio stesso, il momento dell’individuazione del vizio e la tempestività del reclamo, incombe sull'ordinante. Accettiamo solo reclami comunicati per iscritto.
  3. Qualora un reclamo dovesse rivelarsi ingiustificato, le spese risultanti sono a carico dell'ordinante. In caso di vizio o difetto a noi imputabile, ci impegniamo, a nostra discrezione, a sostituire o riparare il prodotto. In caso di eliminazione del vizio o difetto, ci assumiamo le spese solo fino all'ammontare del prezzo d'acquisto. Non ci assumiamo le spese risultanti dal fatto che la cosa acquistata venga portata in un luogo diverso da quello dell'adempimento. In caso di un tentativo di riparazione fallito abbiamo, inoltre, il diritto di effettuare una nuova riparazione, anch’essa da effettuarsi entro un termine ragionevole. Solo se anche il ripetuto tentativo di riparazione fallisce l'ordinante avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo d’acquisto. Parti sostituite diventano nostra proprietà.
  4. L’ordinante ci deve concedere il tempo necessario ex aequo et bono per la riparazione o la sostituzione della cosa. In caso contrario saremo liberati dalla responsabilità per vizi. Solo in casi d'urgenza che pregiudicano la  icurezza nell'azienda e servono a prevenire danni sproporzionatamente gravi, l'ordinante ha il diritto di eliminare un guasto in autonomia o di farlo eliminare da un soggetto terzo e di chiedere, successivamente, un rimborso delle spese sostenute e necessarie. In quest'ultimo caso dobbiamo essere informati subito circa il tipo e l'entità del vizio.
  5. Sono esclusi altri diritti dell'ordinante, in particolare il diritto al risarcimento di danni non sorti alla cosa stessa (danni conseguenti). Se l'ordinante chiede il risarcimento per danni derivanti da dolo o grave colpa, compresi il dolo o grave colpa commessi dai nostri rappresentanti o ausiliari o nel caso di lesione colposa di un obbligo essenziale del contratto, ne risponderemo in conformità alle disposizioni di legge. Qualora ciò non fosse imputabile a una violazione contrattuale dolosa, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni prevedibili che potrebbero verificarsi in casi analoghi.
  6. Ferma stante la responsabilità per lesione colposa della vita, del corpo o della salute; ciò vale anche per la responsabilità cogente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore così come in caso di reticenza dolosa di un vizio o di assunzione di una garanzia.
  7. Salvo diversi accordi la garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data del trapasso del rischio. Il termine di prescrizione in caso di regresso dalla consegna secondo quanto previsto ai §§ 478, 479 del codice civile della Repubblica federale tedesca (BGB) resta invariato e corrisponde a cinque anni a partire dalla consegna della merce difettosa.
  8. Le condizioni di cui in alto valgono analogamente se i lavori di riparazione sono insufficienti o i componenti sostituiti sono difettosi.
  9. Qualora si trattasse di una cosa non di nuova produzione oppure di una prestazione non nuova, è escluso ogni diritto di garanzia.

§ 10 Altri diritti al risarcimento dei danni

  1. Ogni ulteriore responsabilità legata al risarcimento danni diversa da quanto specificato in alto viene esclusa indipendentemente dalla natura giuridica della richiesta presentata. Ciò vale in particolare per richieste di risarcimento danni derivanti da colpe al momento della conclusione del contratto, da ulteriori violazioni dei propri obblighi o da richieste illecite di risarcimento di danni alla proprietà ai sensi del § 823 del codice civile della Repubblica federale tedesca (BGB).
  2. Nel momento in cui viene esclusa o limitata ogni responsabilità di risarcimento danni da parte nostra nei confronti dell'ordinante o di soggetti terzi, questa viene esclusa automaticamente anche per i nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e aiutanti.

§ 11 Diritto di recesso dell'ordinante

  1. L'ordinante potrà recedere dal contratto se prima del trapasso del rischio l’intera nostra prestazione viene resa definitivamente impossibile. L'ordinante ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto se in caso di ordini di cose simili, la consegna di una parte della fornitura diventa impossibile e l'ordinante ha un legittimo interesse a rifiutare una consegna parziale; se ciò non è il caso, l'ordinante ha la facoltà di ridurre il corrispettivo.
  2. Qualora l'impossibilità sopravvenisse durante una mora d'accettazione oppure fosse attribuibile alla colpa dell'ordinante, quest'ultimo resta obbligato a pagare il corrispettivo.
  3. Qualora dovessimo cadere in mora delle prestazioni, l'ordinante ha la facoltà di comunicarci una proroga ragionevole del termine, dichiarando espressamente di rifiutare l'accettazione della prestazione allo scadere di tale termine. Qualora tale termine non venisse rispettato, l'ordinante ha il diritto di recedere dal contratto.
  4. L'ordinante ha, inoltre, il diritto al recesso se una proroga ragionevole del termine per la riparazione o la sostituzione di un prodotto a seguito di un vizio a noi attribuibile scade per colpa nostra senza esito positivo. Il diritto di recesso dell'ordinante vale anche per gli altri casi in cui non riusciamo ad eliminare un vizio o a fornire un prodotto in sostituzione.
  5. L'ordinante potrà dichiarare il recesso solo se il suo interesse alla prestazione è pregiudicato sostanzialmente. La prestazione non è pregiudicata sostanzialmente se l'ordinante continua ad utilizzare il prodotto consegnato.
  6. Qualora l'ordinante stesso fosse responsabile da solo o in modo prevalente delle condizioni che lo autorizzerebbero al recesso oppure se la condizione che dà diritto al recesso si è verificata durante la mora d’accettazione dell'ordinante, il suo recesso è escluso.

§ 12 Riserva di proprietà

  1. Tutte le merci e cose consegnate restano di nostra proprietà fino al pagamento completo di tutti i crediti, compresi crediti accessori, richieste di risarcimento danni e il pagamento di assegni e cambiali. La riserva di proprietà rimane invariata anche se includiamo singoli crediti in conto corrente e il saldo è stato tirato e riconosciuto.
  2. Quanto specificato in alto vale anche per consegne all'estero. Qualora le norme di legge di una nazione destinataria non permettessero la riserva di proprietà nelle modalità riportate in alto, l'ordinante si impegna a fornire garanzie equivalenti per tutti i crediti a noi spettanti.
  3. Qualora, a garanzia del finanziamento, la proprietà della merce e delle cose da noi forniti dovesse essere trasferita, con il nostro consenso, a soggetti terzi che finanziano all'ordinante il prezzo da pagare mediante concessione di prestito o mediante altro tipo di finanziamento, allora l'ordinante ci trasferisce il diritto materiale alle cose consegnate per il caso che al momento dello svincolo delle garanzie da parte del soggetto finanziatore non siano ancora stati soddisfatti tutti i crediti da noi vantati nei confronti dell'ordinante. Il titolo materiale ha un'entità tale da garantire che la cosa consegnata ricada nuovamente nella riserva di proprietà a garanzia dei nostri crediti a saldo.
  4. L'ordinante si impegna a cooperare alla realizzazione delle misure adottate a garanzia della nostra proprietà della cosa consegnata o di un diritto equivalente. All'ordinante non è permesso di dare in pegno la cosa consegnata o di trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. In caso di pignoramento, sequestro o altri interventi per opera di terzi, l'ordinante deve darcene comunicazione immediata per iscritto e inviarci copia dei corrispondenti atti di disposizione.
  5. L'ordinante si impegna a trattare la cosa acquistata con cura finché non ne è divenuto proprietario. Siamo autorizzati ad assicurare la cosa a spese dell'ordinante contro danni causati da furto, scasso, fuoco, acqua e altro, qualora l'ordinante stesso non avesse provveduto comprovatamente a stipulare un'assicurazione. In caso di un'assicurazione stipulata dall'ordinante siamo autorizzati ad informarci presso l'assicuratore per accertare una sufficiente copertura assicurativa.
  6. In caso di comportamento dell'ordinante non conforme ai termini del contratto, specialmente in caso di ritardo nel pagamento oppure di un deterioramento doloso della cosa consegnata, allo scadere di un termine di tempo ragionevole abbiamo il diritto di ritirare la merce e l'ordinante ha l'obbligo di restituirla.
  7. Finché esercitiamo una riserva di proprietà sulla cosa consegnata, l'ordinante non è autorizzato a rivenderla senza nostro consenso. Se abbiamo dato il consenso alla vendita, l'ordinante deve segnalare la riserva di proprietà nei confronti del terzo. È autorizzato a vendere la cosa solo mantenendo la riserva di proprietà.
  8. Qualora il valore delle garanzie ai sensi dei precedenti capoversi del presente comma superasse, per il prossimo futuro, di oltre il 20 % l’importo del credito dovuto e garantito dopo la detrazione dei costi della garanzia, l'ordinante è autorizzato di chiedere lo svincolo delle garanzie nella misura del superamento dell’importo.

§ 13 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Bergisch Gladbach.

§ 14 Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale nonché dalla sua insorgenza e validità, comprese le citazioni in giudizio per questioni di assegni e cambiali, sarà competente il tribunale di competenza territoriale della nostra sede legale. Ci riserviamo, comunque, il diritto di intentare un'azione presso qualsiasi altro foro ragionevole, come per esempio presso la sede principale dell'ordinante.

§ 15 Legge applicabile

Al rapporto contrattuale è applicabile il diritto della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita (CISG).

§ 16 Nullità parziale

L’inefficacia o la nullità di singole clausole del presente contrattonon pregiudicano la validità delle altre clausole del contratto. Accordi contrattuali difformi o aggiuntivi alle clausole di cui in alto, per essere efficaci richiedono la forma scritta sotto forma di una clausola aggiuntiva scritta al contratto concluso tra le parti; questa deve fare riferimento alle condizioni modificate. Anche l’esclusione della necessità della forma scritta richiede la forma scritta.

§ 1 Campo di applicazione Le nostre forniture, prestazioni e offerte sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita. Queste valgono quindi anche per tutte le... scopri di più »
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Condizioni generali di vendita

§ 1 Campo di applicazione

  1. Le nostre forniture, prestazioni e offerte sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni generali di vendita. Queste valgono quindi anche per tutte le future relazioni d'affari, senza dover essere espressamente pattuite di nuovo. Con l'accettazione della nostra offerta, l’ordinante si dichiara d'accordo con le presenti condizioni generali di vendita. Qualora l’ordinante confermasse l’offerta in deroga alle nostre condizioni, anche senza nostra opposizione continueranno ad essere valide solo ed esclusivamente le presenti condizioni generali di vendita. Deroghe alle presenti condizioni sono valide solo se espressamente da noi accettate per iscritto. Qualora l'ordinante non fosse d'accordo con le suddette condizioni, lo dovrà comunicare subito espressamente con lettera separata. In questo caso ci riserviamo il diritto di recedere dall'offerta, escludendo la possibilità di far valere diritti di qualsiasi genere nei nostri confronti.
  2. Le nostre Condizioni Generali di Vendita sono valide anche se, pur essendo informati che le condizioni generali dell’ordinante sono contrastanti o divergenti dalle nostre, effettuiamo le consegne o prestazioni senza riserve a tale ordinante.
  3. Le nostre Condizioni Generali di Vendita valgono solo nei confronti di imprese ai sensi del § 310 comma 1 del Codice Civile tedesco (BGB).

§ 2 Offerta e stipulazione del contratto

  1. Le nostre offerte, forniture e prestazioni sono destinate esclusivamente ad imprenditori ai sensi del § 14 del Codice Civile Tedesco. L'ordinante assicura di essere un imprenditore. Le nostre offerte non costituiscono un impegno e non hanno carattere vincolante se non diversamente specificato nella conferma d'ordine.
  2. Se l'ordine dell’ordinante è da ritenersi un'offerta ai sensi del § 145 del codice civile tedesco (BGB), l'ordinante sarà vincolato a quest’offerta per il periodo di una settimana. Nelle procedure di ordinazione del nostro negozio web l'ordinante effettua un ordine vincolante dei prodotti contenuti nel carrello, cliccando sul pulsante “Compra”.
    L'ordinante sarà vincolato per 1 settimana a questo ordine. La conferma dell’avvenuta ordinazione avviene immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine via email, fax, lettera.
  3. Con la trasmissione della conferma d’ordine, al massimo comunque con la consegna della merce ordinata, si conclude un contratto vincolante. Siamo obbligati a comunicare per iscritto, tramite email, fax o lettera, un’eventuale mancata accettazione dell’ordine immediatamente dopo aver verificato la disponibilità dei prodotti ordinati.
  4. Disegni, immagini, dimensioni, pesi e tutti gli altri dati di performance possono essere modificati nella misura richiesta dalle esigenze aziendali, premesso che il valore della nostra performance non venga pregiudicato da questa modifica. Queste modifiche sono escluse solo per i casi in cui i dati sono contrassegnati espressamente come valori vincolanti.
  5. Ci riserviamo il diritto di proprietà e d'autore per immagini, disegni, calcoli, preventivi e altri documenti ceduti all’ordinante.
    È proibito rendere accessibili questi documenti a terzi. Ciò vale in particolare per documenti classificati come "riservati". Per una divulgazione a terzi l'ordinante necessita di un nostro esplicito consenso scritto. Se l'ordine non ci viene conferito le immagini, i disegni e ogni altro documento facente parte dell'offerta devono essere restituiti subito su richiesta.
  6. Per differenze nei listini, nelle fatture o nelle conferme e sbagli evidenti ci riserviamo il diritto di correggere gli errori e di ricalcolare i prezzi. Il rischio di errori durante il trasferimento dei dati è a carico dell'ordinante.
  7. Se l'ordinante è invitato a fornire documenti, come disegni, campioni, modelli e simile, l'ordinante sarà responsabile della correttezza dei contenuti, della fattibilità tecnica e della completezza. Non siamo obbligati a controllare quanto fornito. L'ordinante è responsabile di garantire che l'utilizzo di questi documenti non comporti una violazione dei diritti di terzi e deve tenerci manlevati e indenni da qualsiasi inconveniente risultante da una tale violazione dei diritti.

§ 3 Entità dell'obbligo alla prestazione

  1. Per il contenuto e l'entità delle nostre forniture o prestazioni fa fede la nostra conferma d'ordine scritta, qualora redatta. Siamo autorizzati, comunque, a ricorrere a costruzioni tecniche o materiali diversi da quelli riportati nella conferma d'ordine, senza consultazione dell'ordinante, premesso che ciò non comporti un deterioramento della cosa consegnata.
  2. I dispositivi di protezione sono in dotazione se previsti dalla legge o espressamente concordati. L'ordinante è obbligato a comunicarci tempestivamente tutte le norme antinfortunistiche e di tutela ambientale vigenti nel luogo d'installazione. Le spese per questo tipo di dispositivi non sono comprese nel prezzo, salvo indicazioni esplicite nella conferma d'ordine. L'ordinante è responsabile del rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale vigenti nel luogo d'installazione.

§ 4 Prezzi / condizioni di pagamento / costo di spedizione

  1. Se non concordato diversamente, i prezzi si intendono "franco fabbrica", compresa l'operazione di carico in fabbrica, ma escluso l'imballaggio e la spedizione.
  2. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è compresa nel prezzo; essa viene specificata separatamente con l'aliquota applicabile per legge al momento della fatturazione.
  3. Tutte le spese legate al trasporto, compresa l'assicurazione, sono a carico dell'ordinante.
  4. Effettuiamo le spedizioni esclusivamente con UPS. Per il costo di spedizione consultare la nostra home page www.joke-technology.de. Qualora le dimensioni e/o il peso del prodotto richiedessero una consegna tramite trasportatore, la spedizione avviene con lo spedizioniere Dachser. Per il costo di spedizione consultare la nostra home page www.joke-technology.de.
  5. La detrazione di uno sconto richiede un accordo separato scritto.
  6. Come metodo di pagamento accettiamo il pagamento tramite fattura. Ci riserviamo comunque espressamente il diritto, soprattutto per nuovi clienti, di effettuare la fornitura solo con pagamento anticipato. Salvo diverso accordo risultante dalla conferma d'ordine o dalla fattura, il pagamento del prezzo d'acquisto dovrà essere effettuato senza detrazioni entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di fattura. In caso di pagamento anticipato l'ordinante si impegna a pagare il prezzo d’acquisto, più le spese d’imballaggio, di spedizione e di consegna risultanti, senza detrazioni al massimo entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata. Le coordinate bancarie sono comunicate insieme alla richiesta di pagamento.
  7. In caso di mora valgono le disposizioni di legge. Queste prevedono attualmente interessi di mora pari al tasso d'interesse di base annuo aumentato di 8 punti percentuali. Non è escluso di far valere altri danni subiti.
  8. L'ordinante è autorizzato a far valere diritti di compensazione a condizione che le contropretese siano state accertate in modo legalmente vincolante, siano incontestate o da noi riconosciute. Lo stesso vale anche per l’esercizio di un diritto di ritenzione a seguito di tali contropretese, almeno che questi diritti non fossero basati sullo stesso rapporto contrattuale.
  9. Tutti gli oneri, tasse e altre imposte generati al di fuori della Repubblica Federale di Germania sono a carico dell'ordinante. L'ordinante deve procurare a proprie spese anche eventuali autorizzazioni amministrative, in particolare le autorizzazioni d'importazione.

§ 4a Fattura

  1. Per motivi logistici ci riserviamo il diritto di inviare il documento contabile in formato elettronico. In questo caso l’invio della fattura avviene tramite email all’indirizzo specificato dall'ordinante ed è gratuito. L'ordinante deve assicurare che tutte le fatture elettroniche da noi inviate possano essere consegnate correttamente. L'ordinante si impegna a comunicare a noi – joke Technology GmbH, Asselborner Weg 14-16, D-51429 Bergisch Gladbach, Germania, indirizzo email: erechnung@joke.de, telefax: +49 (0) 2204 839 426 – senza indugio per iscritto o sotto forma di testo eventuali modifiche all’indirizzo email al quale dovranno essere trasmesse le fatture.

§ 5 Rischio di procurabilità

  1. Non ci assumiamo nessun rischio di procurabilità, neanche per un contratto di compravendita riguardante una cosa determinata solo nel genere. Siamo obbligati unicamente alla fornitura dei prodotti presenti nelle nostre scorte e di quelli da noi ordinati presso i nostri fornitori.

§ 6 Tempi di consegna

  1. Le informazioni sui tempi di consegna riportate nel nostro negozio web sono da interdersi come tempi di consegna previsti. Il tempo di consegna si conforma a quanto pattuito in comune accordo. Se non concordato diversamente, il tempo di consegna decorre dalla data della conferma d'ordine, ma mai prima della produzione della documentazione, dei permessi, delle autorizzazioni eventualmente da procurare dall'ordinante, nonché mai prima del pagamento di un eventuale acconto pattuito o dell'adempimento di altri obblighi da parte dell’ordinante e del chiarimento di tutte le domande tecniche.
  2. Il termine di consegna è rispettato se entro la data prevista la cosa da consegnare è partita dalla fabbrica oppure se all'ordinante è stata avvisata la disponibilità di spedizione.
  3. Un termine di consegna da noi confermato è sempre subordinato alla possibilità di rifornirci in modo corretto, completo e tempestivo. Il nostro obbligo di fornitura viene a mancare se nonostante l’effettuazione di una regolare operazione di ricopertura congrua non siamo stati riforniti correttamente e tempestivamente e se ciò non è a noi imputabile, se ne abbiamo informato l'ordinante senza indugio e se abbiamo restituito senza indugio un eventuale pagamento anticipato.
  4. Il termine di consegna è differito ragionevolmente - anche nell’ambito di un ritardo di consegna - in caso del verificarsi di impedimenti imprevedibili ed inevitabili nonostante tutte le precauzioni proporzionate e ragionevoli del caso. Non fa differenza se questi impedimenti si verificano nel nostro stabilimento o in quello di un subfornitore. Tra gli impedimenti ai sensi di quanto riportato in alto figurano ad esempio interruzioni dell'esercizio, misure imposte dalle autorità pubbliche, scarsità di energia, ritardi nella consegna di materiali e materie prime essenziali, scioperi e serrate, mobilitazione, guerra, ribellione, attacchi terroristici ed epidemie. L'inizio e la fine di questi impedimenti sono comunicati immediatamente all'ordinante.
  5. Qualora, nei casi riportati in alto, l’impedimento alla prestazione persistesse per un periodo di oltre 4 settimane dopo i termini di consegna originariamente validi, l'ordinante è autorizzato a recedere dal contratto. Sono esclusi altri diritti, in particolare diritti al risarcimento danni. Se le circostanze riportate al comma 4 comportano che la consegna da parte nostra o dei nostri subfornitori sia ostacolata notevolmente o impedita, siamo autorizzati a recedere dal contratto. L'ordinante ha il diritto di chiedere una nostra comunicazione circa la possibilità di consegnare la merce entro un termine ragionevole o se desideriamo recedere dal contratto.
  6. Qualora l'ordinante subisse un danno a seguito di un ritardo riconducibile a colpa nostra, è autorizzato a chiedere un'indennità di mora, ad esclusione di qualsiasi altro diritto di risarcimento. Fermo restando il diritto di recesso ai sensi del § 11 comma 3. Per ogni settimana di ritardo dopo un periodo di carenza di due mesi, l'indennità di mora ammonta allo 0,5 %, per un massimo totale del 5 % del valore della cosa da consegnare o della prestazione dovuta che a seguito del ritardo non può essere utilizzata tempestivamente o in conformità al contratto. Qualora dovessimo rispondere per dolo o colpa grave oppure il ritardo nella consegna fosse dovuto alla violazione colposa di un obbligo contrattuale essenziale, risponderemo in conformità alle disposizioni di legge. Una colpa da parte dei nostri rappresentanti o ausiliari è imputabile a noi. Qualora la mora nella consegna non fosse imputabile a una nostra violazione dolosa del contratto, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni prevedibili che potrebbero verificarsi in casi analoghi.
  7. Qualora la spedizione fosse ritardata su richiesta dell'ordinante, in caso di mora d'accettazione o di lesione colposa degli obblighi di cooperazione da parte dell'ordinante, con inizio dal primo mese dopo l'avviso di disponibilità alla spedizione verranno fatturati i costi di stoccaggio, in caso di stoccaggio nelle nostre località comunque almeno lo 0,5 % dell'importo della fattura per ogni mese iniziato. Dopo aver fissato un termine ragionevole e dopo la scadenza infruttuosa di tale termine, siamo autorizzati a disporre diversamente della cosa destinata alla consegna e ad effettuare la fornitura con una proroga ragionevole del termine di consegna. Restano salvi altri diritti, in particolare il diritto di chiedere il risarcimento di un danno superiore, comprese eventuali spese supplementari.

§ 7 Presa in consegna della merce

  1. L'ordinante è obbligato a prendere in consegna la merce consegnata anche se questa presenta difetti irrilevanti, salvi restando i diritti di cui al § 9.
  2. Siamo autorizzati ad effettuare consegne parziali in misura ragionevole.

§ 8 Passaggio del rischio

  1. Salvo diverso accordo risultante dalla conferma d'ordine, la consegna viene stipulata "franco fabbrica". Ciò vale anche in caso di consegne parziali ai sensi del § 7 comma 2 oppure se ci assumiamo altre prestazioni, come per esempio le spese di spedizione oppure la fornitura e l'installazione. Il rischio di una perdita dovuta a caso fortuito o di un deterioramento della cosa acquistata trapassa all’ordinante al momento della consegna, in caso di vendita a distanza con la consegna della merce allo spedizioniere o ad altra persona o istituto incaricati della spedizione.
  2. Su richiesta dell'ordinante la merce può essere assicurata a spese dell'ordinante stesso contro il furto e danni causati da rottura, fuoco e acqua nonché contro altri rischi assicurabili.
  3. In caso di mora d'accettazione o di lesione colposa di altri obblighi di cooperazione da parte dell'ordinante, il rischio di una perdita dovuta a caso fortuito o di un deterioramento della cosa acquistata trapassa all'ordinante nel momento in cui quest'ultimo passa in mora di accettazione o in mora del debitore.

§ 9 Garanzia per vizi

Rispondiamo per i vizi alle cose, escludendo ogni ulteriore rivendicazione, fermo restando il diritto di recesso da parte dell'ordinante per le condizioni descritte nel presente documento (§ 11, cifra 4), come segue:

  1. Rispondiamo per vizi alla cosa consegnata solo a condizione che questi siano riconducibili a una circostanza precedente il trapasso del rischio, in particolare a difetti di costruzione o esecuzione difettosa, premesso che la cosa sia stata utilizzata regolarmente alle condizioni operative da noi specificate. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e danni dovuti a un uso improprio, a modifiche o riparazioni arbitrarie, ad un'installazione inadeguata della cosa da parte dell'ordinante o da soggetti terzi nonché a normale usura. Lo stesso vale per i vizi e difetti causati da eccessive sollecitazioni, da mezzi di produzione non idonei, da lavori di costruzione difettosi, da fondamenta non idonee così come da fattori chimici, elettrochimici ed elettrici che non sono previsti dal contratto.
  2. I diritti a garanzia dell'ordinante premettono che questo controlli immediatamente se la merce consegnata presenta difetti o vizi e che vizi o difetti evidenti vengano segnalati per iscritto entro 2 settimane dall’avvenuta consegna della merce. La presenza di vizi occulti deve essere segnalata per iscritto entro 2 settimane dalla scoperta dei vizi occulti. In caso contrario non potranno essere fatti valere i diritti di garanzia. Per il rispetto del termine sarà sufficiente inviare tempestivamente la segnalazione del vizio. L’intero onere della prova per tutte le condizioni di costituzione del diritto, in particolare per il vizio stesso, il momento dell’individuazione del vizio e la tempestività del reclamo, incombe sull'ordinante. Accettiamo solo reclami comunicati per iscritto.
  3. Qualora un reclamo dovesse rivelarsi ingiustificato, le spese risultanti sono a carico dell'ordinante. In caso di vizio o difetto a noi imputabile, ci impegniamo, a nostra discrezione, a sostituire o riparare il prodotto. In caso di eliminazione del vizio o difetto, ci assumiamo le spese solo fino all'ammontare del prezzo d'acquisto. Non ci assumiamo le spese risultanti dal fatto che la cosa acquistata venga portata in un luogo diverso da quello dell'adempimento. In caso di un tentativo di riparazione fallito abbiamo, inoltre, il diritto di effettuare una nuova riparazione, anch’essa da effettuarsi entro un termine ragionevole. Solo se anche il ripetuto tentativo di riparazione fallisce l'ordinante avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre il prezzo d’acquisto. Parti sostituite diventano nostra proprietà.
  4. L’ordinante ci deve concedere il tempo necessario ex aequo et bono per la riparazione o la sostituzione della cosa. In caso contrario saremo liberati dalla responsabilità per vizi. Solo in casi d'urgenza che pregiudicano la  icurezza nell'azienda e servono a prevenire danni sproporzionatamente gravi, l'ordinante ha il diritto di eliminare un guasto in autonomia o di farlo eliminare da un soggetto terzo e di chiedere, successivamente, un rimborso delle spese sostenute e necessarie. In quest'ultimo caso dobbiamo essere informati subito circa il tipo e l'entità del vizio.
  5. Sono esclusi altri diritti dell'ordinante, in particolare il diritto al risarcimento di danni non sorti alla cosa stessa (danni conseguenti). Se l'ordinante chiede il risarcimento per danni derivanti da dolo o grave colpa, compresi il dolo o grave colpa commessi dai nostri rappresentanti o ausiliari o nel caso di lesione colposa di un obbligo essenziale del contratto, ne risponderemo in conformità alle disposizioni di legge. Qualora ciò non fosse imputabile a una violazione contrattuale dolosa, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni è limitata ai danni prevedibili che potrebbero verificarsi in casi analoghi.
  6. Ferma stante la responsabilità per lesione colposa della vita, del corpo o della salute; ciò vale anche per la responsabilità cogente ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore così come in caso di reticenza dolosa di un vizio o di assunzione di una garanzia.
  7. Salvo diversi accordi la garanzia ha durata di 12 mesi a partire dalla data del trapasso del rischio. Il termine di prescrizione in caso di regresso dalla consegna secondo quanto previsto ai §§ 478, 479 del codice civile della Repubblica federale tedesca (BGB) resta invariato e corrisponde a cinque anni a partire dalla consegna della merce difettosa.
  8. Le condizioni di cui in alto valgono analogamente se i lavori di riparazione sono insufficienti o i componenti sostituiti sono difettosi.
  9. Qualora si trattasse di una cosa non di nuova produzione oppure di una prestazione non nuova, è escluso ogni diritto di garanzia.

§ 10 Altri diritti al risarcimento dei danni

  1. Ogni ulteriore responsabilità legata al risarcimento danni diversa da quanto specificato in alto viene esclusa indipendentemente dalla natura giuridica della richiesta presentata. Ciò vale in particolare per richieste di risarcimento danni derivanti da colpe al momento della conclusione del contratto, da ulteriori violazioni dei propri obblighi o da richieste illecite di risarcimento di danni alla proprietà ai sensi del § 823 del codice civile della Repubblica federale tedesca (BGB).
  2. Nel momento in cui viene esclusa o limitata ogni responsabilità di risarcimento danni da parte nostra nei confronti dell'ordinante o di soggetti terzi, questa viene esclusa automaticamente anche per i nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e aiutanti.

§ 11 Diritto di recesso dell'ordinante

  1. L'ordinante potrà recedere dal contratto se prima del trapasso del rischio l’intera nostra prestazione viene resa definitivamente impossibile. L'ordinante ha, inoltre, la facoltà di recedere dal contratto se in caso di ordini di cose simili, la consegna di una parte della fornitura diventa impossibile e l'ordinante ha un legittimo interesse a rifiutare una consegna parziale; se ciò non è il caso, l'ordinante ha la facoltà di ridurre il corrispettivo.
  2. Qualora l'impossibilità sopravvenisse durante una mora d'accettazione oppure fosse attribuibile alla colpa dell'ordinante, quest'ultimo resta obbligato a pagare il corrispettivo.
  3. Qualora dovessimo cadere in mora delle prestazioni, l'ordinante ha la facoltà di comunicarci una proroga ragionevole del termine, dichiarando espressamente di rifiutare l'accettazione della prestazione allo scadere di tale termine. Qualora tale termine non venisse rispettato, l'ordinante ha il diritto di recedere dal contratto.
  4. L'ordinante ha, inoltre, il diritto al recesso se una proroga ragionevole del termine per la riparazione o la sostituzione di un prodotto a seguito di un vizio a noi attribuibile scade per colpa nostra senza esito positivo. Il diritto di recesso dell'ordinante vale anche per gli altri casi in cui non riusciamo ad eliminare un vizio o a fornire un prodotto in sostituzione.
  5. L'ordinante potrà dichiarare il recesso solo se il suo interesse alla prestazione è pregiudicato sostanzialmente. La prestazione non è pregiudicata sostanzialmente se l'ordinante continua ad utilizzare il prodotto consegnato.
  6. Qualora l'ordinante stesso fosse responsabile da solo o in modo prevalente delle condizioni che lo autorizzerebbero al recesso oppure se la condizione che dà diritto al recesso si è verificata durante la mora d’accettazione dell'ordinante, il suo recesso è escluso.

§ 12 Riserva di proprietà

  1. Tutte le merci e cose consegnate restano di nostra proprietà fino al pagamento completo di tutti i crediti, compresi crediti accessori, richieste di risarcimento danni e il pagamento di assegni e cambiali. La riserva di proprietà rimane invariata anche se includiamo singoli crediti in conto corrente e il saldo è stato tirato e riconosciuto.
  2. Quanto specificato in alto vale anche per consegne all'estero. Qualora le norme di legge di una nazione destinataria non permettessero la riserva di proprietà nelle modalità riportate in alto, l'ordinante si impegna a fornire garanzie equivalenti per tutti i crediti a noi spettanti.
  3. Qualora, a garanzia del finanziamento, la proprietà della merce e delle cose da noi forniti dovesse essere trasferita, con il nostro consenso, a soggetti terzi che finanziano all'ordinante il prezzo da pagare mediante concessione di prestito o mediante altro tipo di finanziamento, allora l'ordinante ci trasferisce il diritto materiale alle cose consegnate per il caso che al momento dello svincolo delle garanzie da parte del soggetto finanziatore non siano ancora stati soddisfatti tutti i crediti da noi vantati nei confronti dell'ordinante. Il titolo materiale ha un'entità tale da garantire che la cosa consegnata ricada nuovamente nella riserva di proprietà a garanzia dei nostri crediti a saldo.
  4. L'ordinante si impegna a cooperare alla realizzazione delle misure adottate a garanzia della nostra proprietà della cosa consegnata o di un diritto equivalente. All'ordinante non è permesso di dare in pegno la cosa consegnata o di trasferirne la proprietà a titolo di garanzia. In caso di pignoramento, sequestro o altri interventi per opera di terzi, l'ordinante deve darcene comunicazione immediata per iscritto e inviarci copia dei corrispondenti atti di disposizione.
  5. L'ordinante si impegna a trattare la cosa acquistata con cura finché non ne è divenuto proprietario. Siamo autorizzati ad assicurare la cosa a spese dell'ordinante contro danni causati da furto, scasso, fuoco, acqua e altro, qualora l'ordinante stesso non avesse provveduto comprovatamente a stipulare un'assicurazione. In caso di un'assicurazione stipulata dall'ordinante siamo autorizzati ad informarci presso l'assicuratore per accertare una sufficiente copertura assicurativa.
  6. In caso di comportamento dell'ordinante non conforme ai termini del contratto, specialmente in caso di ritardo nel pagamento oppure di un deterioramento doloso della cosa consegnata, allo scadere di un termine di tempo ragionevole abbiamo il diritto di ritirare la merce e l'ordinante ha l'obbligo di restituirla.
  7. Finché esercitiamo una riserva di proprietà sulla cosa consegnata, l'ordinante non è autorizzato a rivenderla senza nostro consenso. Se abbiamo dato il consenso alla vendita, l'ordinante deve segnalare la riserva di proprietà nei confronti del terzo. È autorizzato a vendere la cosa solo mantenendo la riserva di proprietà.
  8. Qualora il valore delle garanzie ai sensi dei precedenti capoversi del presente comma superasse, per il prossimo futuro, di oltre il 20 % l’importo del credito dovuto e garantito dopo la detrazione dei costi della garanzia, l'ordinante è autorizzato di chiedere lo svincolo delle garanzie nella misura del superamento dell’importo.

§ 13 Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Bergisch Gladbach.

§ 14 Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente rapporto contrattuale nonché dalla sua insorgenza e validità, comprese le citazioni in giudizio per questioni di assegni e cambiali, sarà competente il tribunale di competenza territoriale della nostra sede legale. Ci riserviamo, comunque, il diritto di intentare un'azione presso qualsiasi altro foro ragionevole, come per esempio presso la sede principale dell'ordinante.

§ 15 Legge applicabile

Al rapporto contrattuale è applicabile il diritto della Repubblica Federale di Germania. È esclusa l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita (CISG).

§ 16 Nullità parziale

L’inefficacia o la nullità di singole clausole del presente contrattonon pregiudicano la validità delle altre clausole del contratto. Accordi contrattuali difformi o aggiuntivi alle clausole di cui in alto, per essere efficaci richiedono la forma scritta sotto forma di una clausola aggiuntiva scritta al contratto concluso tra le parti; questa deve fare riferimento alle condizioni modificate. Anche l’esclusione della necessità della forma scritta richiede la forma scritta.

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